In allegato le principali misure previste nel Decreto Legge Covid Ter del 16.03.2020, tra le quali la
PROROGA al 31 agosto 2020 della VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Si allega altresì il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare per gli spostamenti.
Queste le istruzioni a cui attenersi per i cittadini che circolano sul territorio italiano fino al 03 aprile 2020:
è stata
pubblicata dal Ministerno dell'Interno la
nuova versione del modulo di autocertificazione che deve essere compilato da parte del singolo cittadino o reso direttamente alle forze dell'ordine in caso di richiesta che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
Si riportano alcune precisazioni contenute nella
Direttiva del ministero dell'Interno 08/03/2020, relativa alle possibilità di spostamento dei cittadini:
Art. 2) comma a) "
gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus."
Art. 3) "La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere
verificata anche con successivi controlli"
Art. 4) "La
sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 260 euro) salvo che non si possa configurre un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produre un pericolo per la salute pubblica)."